Art. 82 RD 1736-1933

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Art. 82 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un Istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
L'Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.