Art. 824 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 823 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 824-bis c.p.c.

Art. 824 c.p.c. (Originali e copie del lodo) approfondisci

Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.