Art. 816 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 816 c.c. (Universalità di mobili)
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.