Art. 816 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 816 c.c. (Universalità di mobili) approfondisci

E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.