Art. 816-quinquies c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 816-quinquies c.p.c. (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso)
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l'articolo 111.