Art. 813 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 813 c.c. (Distinzione dei diritti)
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.