Art. 80 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 79 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 81 c.c.

Art. 80 c.c. (Restituzione dei doni) approfondisci

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.