Art. 80 DPR 380-2001
Da Diritto Pratico.
Art. 80 DPR 380-2001 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
* vai all'articolo precedente: Art. 79 DPR 380-2001 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)
* vai all'articolo successivo: Art. 81 DPR 380-2001 (Certificazioni)