Art. 808-bis c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 808-bis c.p.c. (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) approfondisci

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.