Art. 7 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 6 disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 8 disp.att.c.c.

Art. 7 disp.att.c.c. approfondisci

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.