Art. 79 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 78 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 80 disp.att.c.p.c.

Art. 79 disp.att.c.p.c. (Sostituzione del giudice istruttore) approfondisci

La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.