Art. 796 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 795 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 797 c.c.

Art. 796 c.c. (Riserva di usufrutto) approfondisci

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.