Art. 790 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 790 c.c. (Riserva di disporre di cose determinate)
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.