Art. 78 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 78 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.