Art. 78 RD 1736-1933

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Art. 78 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.