Art. 78 DPR 633-1972

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Art. 78 DPR 633-1972 (Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili) approfondisci

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto è ridotta al 4 per cento.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l' aliquota dell' IVA si applica nella misura del 4 per cento.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui allalegge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, le aliquote dell' imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 16 per cento.
[ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre per cento, del 5,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del sei per cento e dell'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento. ]