Art. 789 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 789 c.p.c. (Progetto di divisione e contestazioni su di esso)
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione ... e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto è comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.