Art. 787 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 787 c.p.c. (Vendita di mobili) approfondisci

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.