Art. 782 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 782 c.p.c. (Vigilanza del giudice)
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.