Art. 77 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 77 disp.att.c.p.c. (Ritiro del fascicolo di parte) approfondisci

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Sezione II. - Dell'istruzione della causa.