Art. 77 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 77 disp.att.c.p.c. (Ritiro del fascicolo di parte)
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Sezione II. - Dell'istruzione della causa.