Art. 77 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 77 c.p.c. (Rappresentanza del procuratore e dell'institore)
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.