Art. 777 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 777 c.c. (Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci) approfondisci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.