Art. 777 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 777 c.c. (Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci)
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.