Art. 776 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 775 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 777 c.p.c.

Art. 776 c.p.c. (Consegna delle cose mobili inventariate) approfondisci

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.