Art. 776 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 776 c.p.c. (Consegna delle cose mobili inventariate)
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.