Art. 771 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 771 c.c. (Donazione di beni futuri)
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.