Art. 76 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 75 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 78 disp.att.c.p.p.

Art. 76 disp.att.c.p.p. (Consegna al perito di documenti o di altri oggetti) approfondisci

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.