Art. 76 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 76 disp.att.c.p.p. (Consegna al perito di documenti o di altri oggetti)
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.