Art. 76 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 76 disp.att.c.c. approfondisci

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito.