Art. 76 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 76 c.p.p. (Costituzione di parte civile )
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.