Art. 765 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 765 c.p.c. (Ufficiale procedente)
La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.