Art. 763 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 763 c.p.c. (Provvedimento di rimozione)
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.