Art. 761 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 761 c.p.c. (Accesso nei luoghi sigillati) approfondisci

Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.