Art. 761 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 761 c.p.c. (Accesso nei luoghi sigillati)
Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.