Art. 760 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 760 c.c. (Inesigibilità di crediti)
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.