Art. 758 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 758 c.p.c. (Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili) approfondisci

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.