Art. 755 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 755 c.p.c. (Poteri del giudice) approfondisci

Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.