Art. 755 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 755 c.p.c. (Poteri del giudice)
Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.