Art. 747 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 747 c.p.c. (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari)
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.