Art. 746 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 745 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 746-bis c.p.p.

Art. 746 c.p.p. (Effetti sull'esecuzione nello Stato ) approfondisci

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI Titolo IV-bis TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI