Art. 746 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 746 c.p.p. (Effetti sull'esecuzione nello Stato )
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI Titolo IV-bis TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI