Art. 746 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 746 c.c. (Collazione d'immobili) approfondisci

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.