Art. 745 c.p.c.

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Art. 745 c.p.c. (Rifiuto o ritardo nel rilascio) approfondisci

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.