Art. 743 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 742 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 744 c.c.

Art. 743 c.c. (Società contratta con l'erede) approfondisci

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.