Art. 742 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 742 c.p.c. (Revocabilità dei provvedimenti) approfondisci

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.