Art. 73 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 73 c.c. (Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata) approfondisci

dichiarata la morte presunta).
Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.