Art. 739 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 739 c.p.p. (Divieto di estradizione e di nuovo procedimento )
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.