Art. 739 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 739 c.p.p. (Divieto di estradizione e di nuovo procedimento ) approfondisci

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.