Art. 739 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 739 c.c. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede) approfondisci

Donazioni a
coniugi).
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.