Art. 739 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 739 c.c. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede)
Donazioni a
coniugi).
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.