Art. 737 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 737 c.c. (Soggetti tenuti alla collazione)
I figli ... e i loro discendenti ... ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.