Art. 735 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 735 c.p.c. (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)
La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.