Art. 734 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) approfondisci

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.