Art. 734 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.