Art. 72 DLT 104-2010

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 71 DLT 104-2010 vai all'articolo successivo: Art. 73 DLT 104-2010

Art. 72 DLT 104-2010 (Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione) approfondisci

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.