Art. 726 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 726 c.p.p. (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera )
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.