Art. 726-sexies c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 726-sexies c.p.p. (Audizione mediante teleconferenza)
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonchè in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. Capo II ROGATORIE ALL'ESTERO