Art. 726-sexies c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 726-sexies c.p.p. (Audizione mediante teleconferenza) approfondisci

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonchè in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. Capo II ROGATORIE ALL'ESTERO