Art. 725 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 725 c.p. (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) approfondisci

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.