Art. 723 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 723 c.p.c. (Fissazione dell'udienza di comparizione)
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero.