Art. 720 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 719 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 721 c.p.

Art. 720 c.p. (Partecipazione a giuochi d'azzardo) approfondisci

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
La pena è aumentata :
1. nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2. per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.