Art. 714 c.p.

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Art. 714 c.p. (Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori) approfondisci

, è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.
La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.
Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]